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Associazione
Culturale e Casa Editrice - Via San Costanzo, 8
80073 Capri Italy - Email info@oebalus.org |
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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO Art. 1 E' costituita l'Associazione Culturale OEBALUS. Essa ha sede in Capri alla Via San Costanzo n. 8. Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Art. 2 La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2040. Art. 3 L'associazione riunisce quanti mirano allo studio, alla valorizzazione ed alla difesa del notevole patrimonio storico-ambientale dell'isola di Capri, ma rifiutano ogni tentativo di autoconservazione e di nostalgico ripiegamento in un immaginario trasognato ed oleografico dell'isola. Il vincolo, pertanto, che lega quanti si riuniscono nell'associazione è la predilezione assoluta per indagini e prospettive che tengano conto unicamente di analisi in chiave economica, sociale e razionale. L'associazione, in tal senso, esclude alla sua prospettiva ogni tipo di approccio alle problematiche sia di carattere metafisico, che moralistico e personalistico e ritiene la coscienza critica del passato elemento indispensabile alla formazione di una società che possegga solide basi di etica e civiltà politica. L'associazione, di chiara impronta laica, nell'accogliere quanti fermamente respingono ogni sorta di razzismo, particolarismo e campanilismo, si professa contraria ad ogni tentativo di interpretare le problematiche dell'isola di Capri che tenga conto di analisi parziali e localistiche in cui Capri appare come realtà assoluta, distaccata dalle dinamiche socio-politico-economiche della terraferma. L'associazione ritiene questi ultimi atteggiamenti, oltre che sterili, spesso elemento facilmente permissivo nei confronti di visioni ed interessi privatistici nonché di politiche perverse ed irriguardose del territorio e dell'ambiente. L'associazione convinta che l'isolanità conduce spesso all'isolazionismo e che non è possibile comprendere, amare e difendere l'isola senza un necessario rapporto con gli ambienti culturali extra-isolani, si propone di porsi come parte ideale tra quanti, isolani e non, vanno al di là dello stereotipo amore per l'isola di Capri ed individuano, con sensibilità, responsabilità e competenza, problematiche e fattori di arretratezza socio-politico-culturale, e si impegnano, nelle loro possibilità, a rimuovere le cause ed a formulare auspicabili prospettive. Art. 4 L'Associazione non persegue fini di lucro. Lo scopo dell'associazione è quello di: - valorizzare, recuperare e qualificare il patrimonio artistico, storico, monumentale, archeologico e naturalistico dell'isola di Capri; - programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali; - offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale a quanti, insoddisfatti dell'attuale situazione socio-culturale della nostra società aspirano a formare e diffondere modelli etici conformi coi principi ideologici dell'associazione stessa; - promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta; - organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; - curare la produzione, la traduzione e la distribuzione di materiale stampa, cinematografico ed audiovisivo necessario od utile alla realizzazione degli scopi sociali; - partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; - svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali. Art. 5 Strumento della diffusione delle idee, proposte ed elaborazioni dell'associazione sarà il periodico "Oebalus", la cui redazione rimane fissata nell'organigramma preesistente all'approvazione del presente statuto. Si specifica che la linea editoriale del periodico è stabilita totalmente e ad insindacabile discrezione del comitato di redazione. I componenti del Comitato di redazione sono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti. ORGANI SOCIALI Art. 6 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Tesoriere. Art. 7 I soci dell'Associazione si distinguono in: Soci fondatori e Soci ordinari. I nominativi e le generalità dei soci sono registrati sull'apposito registro. L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e ordinari; si riunisce almeno una volta all'anno o più a discrezione del Presidente e su convocazione del Presidente stesso. Il Presidente deve convocare l'assemblea dei soci quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. Le convocazioni vengono effettuate con avviso verbale. Art. 8 Soci fondatori Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che successivamente saranno ammessi in tale categoria. Art. 9 Soci ordinari La qualità di socio ordinario si ottiene previa richiesta all'Assemblea dei Soci, alla quale spetta l'eventuale accettazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Condizioni imprescindibili per l'ottenimento della qualità di Socio ordinario sono l'accettazione dello Statuto e la disponibilità alla partecipazione attiva alle attività dell'Associazione. Ogni socio ordinario è tenuto a rinnovare annualmente la propria adesione mediante comunicazione al consiglio Direttivo. Art.10 Tutti i soci hanno diritto al voto nelle Assemblee e ad essere eletti negli organi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà di anno in anno stabilire l'ammontare del contributo che sarà richiesto a ciascun associato una volta sola al momento della sua ammissione e potrà, sempre di anno in anno stabilire l'ammontare di eventuali quote associative. L'eventuale quota associativa ed il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e gli stessi non sono rivalutabili. Art. 11 Decadenza. La qualità di socio effettivo si perde: a) per dimissioni; b) per radiazione, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3, quando l'attività del socio sia in contrasto con l'ideologia e gli scopi dell'Associazione o sia ad essa pregiudizievole, oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo della pacifica convivenza e dello spirito di tolleranza precipui dell'associazione stessa; c) per decadenza qualora non si rinnovi l'adesione all'Associazione. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Art.12 L'assemblea dei soci esercita i seguenti poteri: a) approva, a maggioranza dei 2/3 dei soci stessi le modifiche dello Statuto; b) approva, a maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario, ed il bilancio preventivo. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art.13 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed è responsabile dell'attività della stessa. Egli ha la rappresentanza in giudizio, la firma dell'Associazione, congiuntamente con il Tesoriere, in tutte le questioni di carattere finanziario per le quali, peraltro, può concedere delega ad un Consigliere. Art.14 Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Art.15 In caso di impedimento temporaneo le funzioni di presidente sono esercitate da un Consigliere eletto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato l'impedimento. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 16 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri dei quali uno è il Presidente dell'Associazione, due sono eletti dall'Assemblea e due sono nominati dal Presidente con funzioni rispettive di Tesoriere e di Segretario. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Art. 17 Il Consiglio Direttivo, tra l'altro: a) delibera su tutte le quesioni di carattere amministrativo, finanziario ed organizzativo e su quelle che comunque interessino l'attività sociale; b) presenta annualmente il Bilancio dell'Associazione all'Assemblea dei soci. Art. 18 Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed assume validità unicamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ma può essere convocato in ogni momento su richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 19 Il patrimonio del''Associazione è costituito dai contributi di ammissione, dalle eventuali quote associative, dai residui attivi. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 20 Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea che ne determinerà i poteri. In caso di sciogliemento, per qualunque casua, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. VARIE E GENERALI Art. 21 Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme e le disposizioni del Codice Civile. Art. 22 Il presente Statuto potrà essere integrato da un regolamento che ne attui gli enunciati e che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli effettivi. Art. 23 Tutti i soci sono invitati a proporre al Consiglio Direttivo, per iscritto, proposte e suggerimenti concernenti l'attività di organizzazione e promozione dell'Associazione. |